Art. 302 
 
 
             Responsabilita' del commissario liquidatore 
 
    1.  Il   commissario   liquidatore   e',   per   quanto   attiene
all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 
    2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilita' contro  il
commissario liquidatore revocato e' proposta  dal  nuovo  liquidatore
con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione. 
    3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni  degli
articoli 129, 134 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei  poteri
del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorita' che vigila
sulla liquidazione. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.