Art. 303 
 
 
              Effetti del provvedimento di liquidazione 
 
    1. Dalla data del provvedimento che  ordina  la  liquidazione  si
applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa e' una
persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi
di  amministrazione  e  di  controllo,   salvo   il   caso   previsto
dall'articolo 314. 
    2. Nelle controversie anche in  corso,  relative  a  rapporti  di
diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.