Art. 305 
 
 
                       Commissario liquidatore 
 
    1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della
liquidazione secondo le direttive  dell'autorita'  che  vigila  sulla
liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. 
    2. Il commissario  prende  in  consegna  i  beni  compresi  nella
liquidazione,  le  scritture  contabili   e   gli   altri   documenti
dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un
notaio. 
    3.  Il  commissario  forma  quindi  l'inventario,  nominando,  se
necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.