Art. 307 
 
 
                       Poteri del commissario 
 
    1. L'azione di responsabilita'  contro  gli  amministratori  e  i
componenti degli organi di  controllo  dell'impresa  o  dell'ente  in
liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, settimo comma,
2497 del codice civile, e' esercitata  dal  commissario  liquidatore,
previa autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione. 
    2. Per il compimento degli atti  previsti  dall'articolo  132  di
valore  indeterminato  o  superiore  a  euro   1032,91   e   per   la
continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere
autorizzato dall'autorita' predetta, la  quale  provvede  sentito  il
comitato di sorveglianza. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 307: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2393  del  codice
          civile: 
              "Art. 2393. Azione sociale di responsabilita'. 
              L'azione di responsabilita' contro  gli  amministratori
          e' promossa  in  seguito  a  deliberazione  dell'assemblea,
          anche se la societa' e' in liquidazione. 
              La deliberazione concernente la  responsabilita'  degli
          amministratori  puo'  essere  presa  in   occasione   della
          discussione  del  bilancio,  anche  se  non   e'   indicata
          nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta  di
          fatti di competenza  dell'esercizio  cui  si  riferisce  il
          bilancio. 
              L'azione di responsabilita' puo' anche essere  promossa
          a seguito di deliberazione del collegio sindacale,  assunta
          con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 
              L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla
          cessazione dell'amministratore dalla carica. 
              La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa
          la revoca dall'ufficio degli amministratori contro  cui  e'
          proposta, purche' sia  presa  con  il  voto  favorevole  di
          almeno un quinto del  capitale  sociale.  In  questo  caso,
          l'assemblea    provvede     alla     sostituzione     degli
          amministratori. 
              La societa' puo' rinunziare  all'esercizio  dell'azione
          di responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e
          la transazione siano approvate con  espressa  deliberazione
          dell'assemblea, e purche' non vi sia il voto  contrario  di
          una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto  del
          capitale sociale o, nelle societa'  che  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di rischio, almeno  un  ventesimo  del
          capitale sociale, ovvero la misura prevista  nello  statuto
          per l'esercizio dell'azione sociale di  responsabilita'  ai
          sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.". 
              - Per il testo dell'articolo  2394  del  codice  civile
          vedi   note   all'articolo   115   del   presente   decreto
          legislativo. 
              - Per l'articolo  2476  del  codice  civile  vedi  note
          all'articolo 378 del presente decreto legislativo. 
              - Per l'articolo  2497  del  codice  civile  vedi  note
          all'articolo 2 del presente decreto legislativo.