Art. 308 
 
 
                Comunicazione ai creditori e ai terzi 
 
    1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica  a  ciascun
creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il  destinatario
ha un domicilio digitale e, in  ogni  altro  caso,  a  mezzo  lettera
raccomandata  presso  la  sede  dell'impresa  o  la   residenza   del
creditore, il suo indirizzo di posta  elettronica  certificata  e  le
somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili
e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario  invita  i
creditori a indicare, entro il termine di cui al  comma  3,  il  loro
indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento  sulle
conseguenze di cui al comma 4 e relativo all'onere del  creditore  di
comunicarne ogni variazione. La  comunicazione  s'intende  fatta  con
riserva delle eventuali contestazioni. 
    2. Analoga comunicazione e' fatta a coloro che possono far valere
domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose  mobili
e immobili posseduti dall'impresa. 
    3. Entro quindici giorni dal ricevimento  della  comunicazione  i
creditori e le  altre  persone  indicate  dal  comma  2  possono  far
pervenire al commissario mediante posta  elettronica  certificata  le
loro osservazioni o istanze. 
    4.  Tutte  le  successive  comunicazioni  sono   effettuate   dal
commissario all'indirizzo di posta elettronica  certificata  indicato
ai sensi del comma 1. In caso di mancata  indicazione  dell'indirizzo
di posta elettronica certificata o  di  mancata  comunicazione  della
variazione, o nei casi di mancata consegna per  cause  imputabili  al
destinatario, esse si eseguono mediante deposito in  cancelleria.  Si
applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.