Art. 309 
 
 
                  Domande dei creditori e dei terzi 
 
    1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308  che
non hanno ricevuto la comunicazione prevista  dal  predetto  articolo
possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta  giorni  dalla
pubblicazione  del  provvedimento  di  liquidazione  nella   Gazzetta
Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei
loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica  certificata.
Si applica l'articolo 308, comma 4.