Art. 311 
 
 
                      Liquidazione dell'attivo 
 
    1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione
dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorita' che vigila
sulla liquidazione. 
    2. In ogni caso per la vendita degli immobili e  per  la  vendita
dei mobili in blocco occorrono  l'autorizzazione  dell'autorita'  che
vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. 
    3. Nel caso di societa' con soci a  responsabilita'  limitata  il
presidente  del  tribunale  puo',   su   proposta   del   commissario
liquidatore,  ingiungere  con  decreto  ai  soci  a   responsabilita'
limitata e ai precedenti titolari  delle  quote  o  delle  azioni  di
eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non  sia  scaduto  il
termine stabilito per il pagamento.