Art. 312 
 
 
                      Ripartizione dell'attivo 
 
    1.  Le  somme  ricavate  dalla  liquidazione   dell'attivo   sono
distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221. 
    2.  Previo  parere  del   comitato   di   sorveglianza,   e   con
l'autorizzazione dell'autorita' che  vigila  sulla  liquidazione,  il
commissario puo' distribuire acconti parziali a tutti i  creditori  o
ad alcune categorie di essi, anche prima che siano  realizzate  tutte
le attivita' e accertate tutte le passivita'. 
    3. Le domande tardive  per  l'ammissione  di  crediti  o  per  il
riconoscimento dei diritti reali  non  pregiudicano  le  ripartizioni
gia' avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme  non  ancora
distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225. 
    4.  Alle  ripartizioni  parziali  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 227.