Art. 313 
 
 
                     Chiusura della liquidazione 
 
    1. Prima dell'ultimo riparto ai  creditori,  il  bilancio  finale
della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto
tra i creditori,  accompagnati  da  una  relazione  del  comitato  di
sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita' che vigila sulla
liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria
del tribunale competente ai  sensi  dell'articolo  27  e  liquida  il
compenso al commissario. 
    2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e'
data comunicazione ai creditori ammessi al  passivo  e  ai  creditori
prededucibili con le modalita' di cui all'articolo 308, comma 4 ed e'
data notizia mediante  inserzione  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nei
giornali designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. 
    3. Gli interessati possono proporre  le  loro  contestazioni  con
ricorso  al  tribunale  nel  termine  perentorio  di  venti   giorni,
decorrente dalla comunicazione fatta  dal  commissario  a  norma  del
comma 1 per i creditori e dall'inserzione  nella  Gazzetta  Ufficiale
per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a  cura
del cancelliere, all'autorita'  che  vigila  sulla  liquidazione,  al
commissario liquidatore  e  al  comitato  di  sorveglianza,  che  nel
termine di venti giorni  possono  presentare  nella  cancelleria  del
tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto  in
camera  di  consiglio.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
disposizioni dell'articolo 124. 
    4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni,  il
bilancio, il conto di gestione e il piano  di  riparto  si  intendono
approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali  tra  i
creditori. Si applicano le norme dell'articolo 231 e,  se  del  caso,
degli articoli 2495 e 2496 del codice civile. 
 
          Note all'art. 313: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2495  e  2496  del
          codice civile: 
              "Art. 2495. Cancellazione della societa'. 
              Approvato  il  bilancio  finale  di   liquidazione,   i
          liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa'
          dal registro delle imprese. 
              Ferma restando l'estinzione  della  societa',  dopo  la
          cancellazione i creditori sociali non  soddisfatti  possono
          far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
          concorrenza delle somme  da  questi  riscosse  in  base  al
          bilancio  finale  di  liquidazione,  e  nei  confronti  dei
          liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa  di
          questi.  La  domanda,  se  proposta  entro  un  anno  dalla
          cancellazione, puo' essere notificata presso l'ultima  sede
          della societa'. 
              Art. 2496. Deposito dei libri sociali. 
              Compiuta la liquidazione, la distribuzione  dell'attivo
          o il deposito indicato nell'articolo 2494,  i  libri  della
          societa' devono essere depositati e  conservati  per  dieci
          anni presso l'ufficio del registro delle imprese;  chiunque
          puo' esaminarli, anticipando le spese.".