Art. 314 
 
 
                    Concordato della liquidazione 
 
    1. L'autorita' che  vigila  sulla  liquidazione,  su  parere  del
commissario liquidatore, sentito il comitato  di  sorveglianza,  puo'
autorizzare l'impresa in liquidazione, uno  o  piu'  creditori  o  un
terzo a proporre al tribunale un concordato,  a  norma  dell'articolo
240, osservate le disposizioni dell'articolo 265,  se  si  tratta  di
societa'. 
    2. La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria  del
tribunale competente ai sensi dell'articolo  27  con  il  parere  del
commissario liquidatore e del comitato  di  sorveglianza,  comunicata
dal commissario a  tutti  i  creditori  ammessi  al  passivo  con  le
modalita' di cui  all'articolo  308,  comma  4,  pubblicata  mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso  l'ufficio  del
registro delle imprese. 
    3. I creditori e gli altri interessati possono  presentare  nella
cancelleria le loro opposizioni  nel  termine  perentorio  di  trenta
giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal  commissario  per  i
creditori e dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di cui  al
comma 2 per ogni altro interessato. 
    4. Il tribunale, sentito  il  parere  dell'autorita'  che  vigila
sulla liquidazione, decide sulle  opposizioni  e  sulla  proposta  di
concordato con sentenza in camera  di  consiglio.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247. 
    5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 248. 
    6. Il commissario liquidatore con l'assistenza  del  comitato  di
sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.