Art. 315 
 
 
              Risoluzione e annullamento del concordato 
 
    1. Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del
commissario liquidatore o di uno o piu' creditori,  ne  pronuncia  la
risoluzione con sentenza in camera  di  consiglio.  Si  applicano  le
disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6. 
    2. Su richiesta del commissario o  dei  creditori  il  concordato
puo' essere annullato a norma dell'articolo 251. 
    3. Risolto o annullato il concordato, si riapre  la  liquidazione
coatta amministrativa e l'autorita'  che  vigila  sulla  liquidazione
adotta i provvedimenti che ritiene necessari.