(Trattato-art. 291)
 
                              Art. 291 
 
 
  Sono dichiarati internazionali: il Danubio, a  partire  da  Ulm,  e
ogni tratto navigabile della sua rete fluviale che serva naturalmente
di accesso al mare a piu' di uno Stato, con trasbordo o senza da  una
nave all'altra, quelle parti del corso della Morava e della Thaya che
formano frontiera fra  la  Czeco-Slovacchia  e  l'Austria,  i  canali
laterali e i canali  che  fossero  costruiti,  sia  per  duplicare  o
migliorare sezioni naturalmente navigabili della detta rete  fluviale
sia per riunire due  sezioni  naturalmente  navigabili  dello  stesso
corso d'acqua. 
 
  Lo stesso dicasi della via navigabile Reno-Danubio,  qualora  fosse
costruita nelle condizioni stabilite dall'art. 308. 
 
  Qualsiasi parte della  detta  rete  fluviale,  non  compresa  nella
definizione generale, di essa potra' essere dichiarata internazionale
per accordo fra gli Stati rivieraschi.