Art. 291 Sono dichiarati internazionali: il Danubio, a partire da Ulm, e ogni tratto navigabile della sua rete fluviale che serva naturalmente di accesso al mare a piu' di uno Stato, con trasbordo o senza da una nave all'altra, quelle parti del corso della Morava e della Thaya che formano frontiera fra la Czeco-Slovacchia e l'Austria, i canali laterali e i canali che fossero costruiti, sia per duplicare o migliorare sezioni naturalmente navigabili della detta rete fluviale sia per riunire due sezioni naturalmente navigabili dello stesso corso d'acqua. Lo stesso dicasi della via navigabile Reno-Danubio, qualora fosse costruita nelle condizioni stabilite dall'art. 308. Qualsiasi parte della detta rete fluviale, non compresa nella definizione generale, di essa potra' essere dichiarata internazionale per accordo fra gli Stati rivieraschi.