(Trattato-art. 292)
 
                              Art. 292 
 
 
  Sulle vie  dichiarate  internazionali  all'articolo  precedente,  i
sudditi, i beni e le bandiere di tutte le Potenze saranno trattati in
condizioni di perfetta eguaglianza, in guisa che non sia fatta alcuna
distinzione a danno dei sudditi, dei beni e  della  bandiera  di  una
qualunque di queste Potenze, in confronto ai sudditi, ai beni e  alla
bandiera dello Stato rivierasco, o dello Stato i sudditi, i beni e la
bandiera del quale godono del trattamento piu' favorevole.