(Trattato-art. 294)
 
                              Art. 294 
 
 
  Tasse variabili secondo  le  diverse  sezioni  del  fiume  potranno
essere percepite sulle navi che utilizzano la via navigabile o i suoi
accessi, a meno di disposizioni contrarie di una convenzione vigente.
Esse dovranno essere destinate esclusivamente  a  coprire  in  misura
equa le spese di mantenimento della navigabilita', o di miglioramento
del fiume o dei suoi accessi, oppure  a  far  fronte  a  spese  fatte
nell'interesse della navigazione. La tariffa determinata  in  base  a
tali spese, sara' pubblicata nei porti. Le tasse saranno stabilite in
modo da non rendere necessario un esame minuzioso del carico  se  non
nel caso in cui vi sia sospetto di frode o di contravvenzione.