Art. 295 Il transito dei viaggiatori, delle navi e delle merci avra' luogo in conformita' delle condizioni generali stabilite nella sezione I. Quando le due rive di un fiume internazionale fanno parte di uno stesso Stato, le merci in transito potranno essere messe sotto sigillo o sotto la custodia di agenti doganali. Quando il fiume costituisce frontiera, le merci ed i viaggiatori in transito dovranno essere esenti da ogni formalita' doganale, il carico e lo scarico delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei viaggiatori, potranno essere effettuati soltanto nei porti designati dallo Stato rivierasco.