(Trattato-art. 295)
 
                              Art. 295 
 
 
  Il transito dei viaggiatori, delle navi e delle merci  avra'  luogo
in conformita' delle condizioni generali stabilite nella sezione I. 
 
  Quando le due rive di un fiume internazionale fanno  parte  di  uno
stesso Stato, le  merci  in  transito  potranno  essere  messe  sotto
sigillo o sotto la custodia  di  agenti  doganali.  Quando  il  fiume
costituisce frontiera, le merci ed i viaggiatori in transito dovranno
essere esenti da ogni formalita' doganale, il  carico  e  lo  scarico
delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei viaggiatori,  potranno  essere
effettuati soltanto nei porti designati dallo Stato rivierasco.