(Trattato-art. 296)
 
                              Art. 296 
 
 
  Sul percorso e alla foce delle suddette vie navigabili non potranno
essere percepiti diritti di  alcuna  specie,  all'infuori  di  quelli
previsti in questa parte del presente trattato. 
 
  Questa disposizione  non  impedira'  l'imposizione  di  diritti  di
dogana, di dazi locali o di consumo da parte degli stati rivieraschi,
ne la creazione di  tasse  eque  ed  uniformi,  prelevate  nei  porti
secondo pubbliche tariffe, per l'uso  delle  gru,  elevatori  calate,
magazzini, ed altri simili impianti.