(Trattato-art. 298)
 
                              Art. 298 
 
 
  Si  procedera'  egualmente  nel  caso  che  uno  Stato   rivierasco
iniziasse lavori tali da  portar  pregiudizio  alla  navigazione  nel
tratto  internazionale.  La   giurisdizione   prevista   all'articolo
precedente potra' prescrivere la sospensione  o  la  soppressione  di
tali lavori, tenendo conto, nelle sue decisioni, dei diritti relativi
all'irrigazione, alla forza idraulica, alle pescherie ed  agli  altri
interessi nazionali che, in caso  di  accordo  tra  tutti  gli  Stati
rivieraschi o fra tutti gli  Stati  rappresentati  nella  Commissione
internazionale, avranno la priorita' sui bisogni della navigazione. 
 
  Il ricorso alla Societa' delle Nazioni non e' sospensivo.