(Trattato-art. 299)
 
                              Art. 299 
 
 
  Il regime stabilito agli articoli 292 e 294 a 298 sara'  sostituito
da quello determinato  eventualmente  in  una  convenzione  generale,
conchiusa fra le  Potenze  alleate  e  associate  e  approvata  dalla
Societa' delle Nazioni, relativa alle vie navigabili  alle  quali  la
detta convenzione riconoscera' un  carattere  internazionale.  Questa
convenzione potra' applicarsi, particolarmente, a tutta o parte della
rete fluviale del Danubio, e  agli  altri  elementi  di  questa  rete
fluviale che potranno essere compresi in una definizione generale. 
 
  L'Austria si impegna, in conformita' delle  disposizioni  dell'art.
331, a aderire alle detta convenzione.