Art. 470. Nel caso di smarrimento o distruzione di un ordinativo diretto emesso da una amministrazione centrale o di un ordine di pagamento emesso da una delegazione del tesoro o di un ordine dell'intendenza riguardante il servizio del lotto, ne deve essere informata la direzione generale del tesoro, che fara' eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e pel rinvenimento del titolo smarrito. A tal uopo potra' essa richiedere quelle prove che reputa necessarie e fare pubblicare il fatto denunciatole nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed in altri giornali.