(Regolamento-art. 470)
 
                              Art. 470. 
 
 
  Nel caso di smarrimento o  distruzione  di  un  ordinativo  diretto
emesso da una amministrazione centrale o di un  ordine  di  pagamento
emesso da una delegazione del tesoro o di un  ordine  dell'intendenza
riguardante il servizio  del  lotto,  ne  deve  essere  informata  la
direzione generale del tesoro, che fara' eseguire  accurate  indagini
per l'accertamento del fatto e pel rinvenimento del titolo  smarrito.
A tal uopo potra' essa richiedere quelle prove che reputa  necessarie
e fare pubblicare il fatto denunciatole nella Gazzetta Ufficiale  del
Regno, ed in altri giornali.