(Regolamento-art. 471)
 
                              Art. 471. 
 
 
  Riuscite infruttuose le indagini, e, nel caso fosse stata  eseguita
la pubblicazione, scorso il termine assegnato  per  la  presentazione
del titolo senza  che  sia  stata  fatta  opposizione,  la  direzione
generale del tesoro autorizza, con apposito  decreto,  la  spedizione
d'un duplicato del  titolo  smarrito  o  distrutto,  e  trasmette  il
decreto a chi spetta rilasciare il duplicato anzidetto. 
 
  Il nuovo titolo viene spedito colle stesse  formalita'  del  primo,
contiene identiche indicazioni, piu' la dichiarazione che e' dato per
duplicato, e viene corredato del decreto suaccennato. 
 
  Se fosse in seguito rinvenuto il primo titolo, deve essere  inviato
alla direzione generale del tesoro che ne procura l'annullamento. 
 
  Del fatto denunciato e della spedizione del nuovo titolo, e'  fatta
menzione sulla matrice  del  primo  quando  esista,  ed  in  tutti  i
registri ove questo fu allibrato.