(Regolamento-art. 473)
 
                              Art. 473. 
 
 
  I titoli  di  spesa  pagati,  smarriti  dalle  tesorerie  prima  di
produrli in contabilita', possono, su autorizzazione della  direzione
generale del tesoro, essere sostituiti da analoga  dichiarazione  con
la quale da parte delle  tesorerie  stesse  si  assuma  l'obbligo  di
tenere indenne l'erario da  qualunque  danno  potesse  derivargli  in
dipendenza  dell'avvenuto  smarrimento.   Tale   dichiarazione   deve
contenere le precise caratteristiche del  titolo  con  l'attestazione
dell'avvenuto pagamento, da parte, secondo i  casi,  del  controllore
capo o del capo della delegazione del tesoro. 
 
  I titoli di spesa pagati, e smarriti da altri  contabili  prima  di
produrli in  versamento  non  possono,  agli  effetti  del  rimborso,
essere, di regola, sostituiti che da duplicati dei  titoli  smarriti,
emessi  nelle  debite  forme  e  muniti  di  regolare  quietanza  dei
creditori. In casi eccezionali, la direzione generale del tesoro puo'
autorizzare il  rimborso  contro  produzione,  in  luogo  dei  titoli
smarriti,  di  dichiarazione  conforme  a  quella  di  cui  al  comma
precedente, a condizione che tali dichiarazioni siano  seguite  dalla
quietanza delle parti e vidimate  dal  capo  di  ufficio  da  cui  il
contabile dipende. 
 
  I titoli pagati,  smarriti  dopo  prodotti  in  contabilita'  o  in
versamento, possono essere sostituiti da analoga attestazione a firma
del controllore capo o del capo della delegazione: in essa, oltre  le
precise caratteristiche del titolo, deve essere certificata  la  data
dell'avvenuto pagamento.