(Regolamento-art. 474)
 
                              Art. 474. 
 
 
  Nel caso di smarrimento di un ordine di spese di  giustizia,  prima
del pagamento, l'autorita' giudiziaria accertato il fatto e trascorso
il termine di validita' del titolo, ordina la emissione del duplicato
con apposita deliberazione motivata. 
 
  I titoli smarriti dopo il pagamento  e  prima  della  presentazione
all'intendenza non sono rinnovabili. 
 
  Quelli smarriti negli  uffici  direttivi  o  di  riscontro  vengono
sostituiti agli effetti del rimborso con semplici  certificati  delle
cancellerie giudiziarie. 
 
  In caso  di  smarrimento  di  ordini  di  versamento  di  spese  di
giustizia, le intendenze, sotto la loro  responsabilita',  provvedono
al rilascio di un duplicato.