(Codice di procedura penale-art. 525)
 
                              Art. 525 
 
           (Nullita' incorse nel giudizio di primo grado) 
 
  Il ricorso contro la sentenza pronunciata in grado di  appello  non
puo' essere fondato sulle nullita' determinate  dall'inosservanza  di
norme di diritto processuale non verificatesi nel giudizio d'appello,
se tali nullita' non sono state dedotte con i  motivi  d'impugnazione
nel predetto giudizio.