(Codice di procedura penale-art. 526)
 
                              Art. 526 
 
                       (Ricorso dell'imputato) 
 
  L'imputato puo' ricorrere per  cassazione  contro  la  sentenza  di
condanna. 
 
  Puo' ricorrere altresi' contro la sentenza di  proscioglimento  per
insufficienza di prove o  per  concessione  del  perdono  giudiziale,
quando la legge comma per il reato che  fu  oggetto  dell'imputazione
una pena detentiva o una pena piu' grave. 
 
  Puo' anche ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza  di
condanna relative alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle
spese; e puo' infine ricorrere contro le disposizioni della  sentenza
di proscioglimento pronunciata in contraddittorio che hanno  respinto
le domande da lui proposte per il risarcimento dei  danni  o  per  la
rifusione delle spese.