Art. 526 (Ricorso dell'imputato) L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna. Puo' ricorrere altresi' contro la sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, quando la legge comma per il reato che fu oggetto dell'imputazione una pena detentiva o una pena piu' grave. Puo' anche ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese; e puo' infine ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento pronunciata in contraddittorio che hanno respinto le domande da lui proposte per il risarcimento dei danni o per la rifusione delle spese.