(Codice di procedura penale-art. 527)
 
                              Art. 527 
 
                  (Ricorso del pubblico ministero) 
 
  Il procuratore generale presso la corte  d'appello  puo'  ricorrere
per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento. 
 
  Il procuratore del Re  puo'  ricorrere  per  cassazione  contro  le
sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate dal tribunale o
dal pretore.