Art. 528 (Ricorso straordinario contro sentenze di giudici speciali) Contro le sentenze di condanna di un giudice penale speciale, eccettuato il Senato costituito in Alta Corte di giustizia, puo' essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta, ricorso per cassazione per i motivi indicati nell'articolo 524, qualora tali sentenze non possano essere altrimenti impugnate e la legge non le dichiari espressamente sottratte ad ogni impugnazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se e' stata inflitta la pena di morte, la sospensione dell'esecuzione puo' essere ordinata dal Ministro della giustizia.