(Codice di procedura penale-art. 528)
 
                              Art. 528 
 
     (Ricorso straordinario contro sentenze di giudici speciali) 
 
  Contro le sentenze di  condanna  di  un  giudice  penale  speciale,
eccettuato il Senato costituito in  Alta  Corte  di  giustizia,  puo'
essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta, ricorso
per cassazione per i motivi indicati nell'articolo 524, qualora  tali
sentenze non possano essere altrimenti impugnate e la  legge  non  le
dichiari espressamente sottratte ad ogni impugnazione. 
 
  Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se e' stata  inflitta  la
pena di morte, la sospensione dell'esecuzione  puo'  essere  ordinata
dal Ministro della giustizia.