Art. 272. (Art. 1, comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 3, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 9, comma ultimo, e art. 42 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618). Il Ministro per l'educazione nazionale e quello per le finanze possono in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore.