(Testo unico-art. 273)
                              Art. 273. 
 
(Art. 6, comma penultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Le disposizioni di  cui  all'art.  59  si  estendono  a  tutti  gli
Istituti ai quali sono corrisposti assegni  annui  sul  bilancio  del
Ministero dell'educazione nazionale.