Art. 274. (Art. 13, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 27, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135). Le autorita' accademiche e i professori delle Universita' e degli Istituti superiori sono autorizzati a far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, delle divise che saranno determinate per decreto Reale, tenuto conto delle tradizioni delle Universita' e degli Istituti.