(Testo unico-art. 274)
                              Art. 274. 
 
(Art. 13, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n.  119  -  Art.  27,  R.
              decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135). 
 
  Le autorita' accademiche e i professori delle Universita'  e  degli
Istituti superiori  sono  autorizzati  a  far  uso,  nelle  cerimonie
ufficiali e  nelle  pubbliche  funzioni,  delle  divise  che  saranno
determinate per decreto Reale, tenuto conto  delle  tradizioni  delle
Universita' e degli Istituti.