(Testo unico-art. 275)
                              Art. 275. 
 
(Art. 115, R. decreto 30 settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  13,  R.
decreto-legge 22 maggio 1924,  n.  744  -  Art.  58,  R.  decreto  30
novembre 1924, n. 2172 - Art. 23, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n.
                               1227). 
 
  Nessuno puo' essere assunto ad ufficio di qualsiasi  natura  presso
Universita' e Istituti superiori  o  conseguire  l'abilitazione  alla
libera docenza: a) se non  sia  cittadino  italiano  o  italiano  non
regnicolo, salvo il disposto dell'art. 136 e  dell'ultimo  comma  del
presente articolo; b)  se  non  sia  iscritto  al  Partito  Nazionale
Fascista; c) se non abbia tenuto sempre  regolare  condotta.  Restano
altresi' ferme le disposizioni del R. decreto 1° giugno 1933, n. 592,
concernenti il divieto di assumere e mantenere  in  servizio  non  di
ruolo personale pensionato. 
  A  chi  non   sia   cittadino   italiano   puo'   essere   affidato
l'insegnamento di una  determinata  materia,  quando  la  istituzione
dell'insegnamento stesso sia stata dal  Governo  ritenuta  necessaria
per accordi scritti o verbali determinati  da  ragioni  di  carattere
internazionale. I professori di ruolo, nominati  in  virtu'  di  tale
disposizione, partecipano alle adunanze del Consigli  di  Facolta'  o
Scuola, limitatamente agli oggetti concernenti  l'ordinamento  ed  il
funzionamento didattico.