Art. 275. (Art. 115, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 13, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 58, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 23, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Nessuno puo' essere assunto ad ufficio di qualsiasi natura presso Universita' e Istituti superiori o conseguire l'abilitazione alla libera docenza: a) se non sia cittadino italiano o italiano non regnicolo, salvo il disposto dell'art. 136 e dell'ultimo comma del presente articolo; b) se non sia iscritto al Partito Nazionale Fascista; c) se non abbia tenuto sempre regolare condotta. Restano altresi' ferme le disposizioni del R. decreto 1° giugno 1933, n. 592, concernenti il divieto di assumere e mantenere in servizio non di ruolo personale pensionato. A chi non sia cittadino italiano puo' essere affidato l'insegnamento di una determinata materia, quando la istituzione dell'insegnamento stesso sia stata dal Governo ritenuta necessaria per accordi scritti o verbali determinati da ragioni di carattere internazionale. I professori di ruolo, nominati in virtu' di tale disposizione, partecipano alle adunanze del Consigli di Facolta' o Scuola, limitatamente agli oggetti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento didattico.