Art. 276. (Articoli 5, 6 e 7, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 - Art. 9, commi 4° a 6°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 31, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). I professori delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori d'istruzione ed i personali ad essi assimilati sono dispensati dal servizio quando, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri, ovvero si pongano in condizioni d'incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo. La dispensa e' deliberata dal Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del comma precedente sono estese al personale non statale che presta servizio presso le Regie Universita' ed i Regi Istituti superiori d'istruzione. La dispensa e' pronunziata dal prefetto; e contro il relativo provvedimento e' ammesso soltanto il ricorso al Ministro dell'educazione nazionale, che decide con provvedimento definitivo. A coloro che siano proposti per la dispensa dal servizio, ai sensi del presente articolo, e' fissato un termine per presentare ove credano, le proprie deduzioni.