(Testo unico-art. 276)
                              Art. 276. 
 
(Articoli 5, 6 e 7, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 - Art. 9,
commi 4° a 6°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R.
decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 31, R.  decreto-legge  28
                       agosto 1931, n. 1227). 
 
  I professori delle Regie Universita' e dei Regi Istituti  superiori
d'istruzione ed i personali ad essi assimilati  sono  dispensati  dal
servizio quando, per manifestazioni compiute in ufficio  o  fuori  di
ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei propri
doveri, ovvero si pongano in  condizioni  d'incompatibilita'  con  le
generali direttive politiche del Governo. La dispensa  e'  deliberata
dal Consiglio dei Ministri. 
  Le disposizioni del comma precedente sono estese al  personale  non
statale che presta servizio presso le Regie  Universita'  ed  i  Regi
Istituti superiori  d'istruzione.  La  dispensa  e'  pronunziata  dal
prefetto; e contro il relativo provvedimento e' ammesso  soltanto  il
ricorso  al  Ministro  dell'educazione  nazionale,  che  decide   con
provvedimento definitivo. 
  A coloro che siano proposti per la dispensa dal servizio, ai  sensi
del presente articolo, e'  fissato  un  termine  per  presentare  ove
credano, le proprie deduzioni.