Art. 277. (Art. 116, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 8, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 - Art. 12, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 10 R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). E' vietato ai professori e ad ogni altra persona che presti a qualsiasi titolo servizio presso le Universita' e gli Istituti superiori, eccezione fatta per il personale incaricato della vigilanza e custodia, di abitare in locali e stabilimenti delle Universita' e Istituti, sia a titolo gratuito sia dietro corrispettivo. In quanto la disponibilita' dei locali degli Osservatori astronomici, dell'Osservatorio vesuviano, degli Istituti botanici e degli orti relativi lo consenta, e' peraltro data facolta' di alloggiare nei locali stessi, oltre al personale di custodia, anche ai direttori, al personale scientifico ed al personale tecnico, verso pagamento di un canone di affitto, che sara' determinato dall'intendente di finanza in relazione al valore commerciale dei locali. Per gli Istituti botanici ed orti relativi l'assegnazione e' fatta dal rettore dell'Universita', previa conforme e motivata deliberazione del Consiglio d'amministrazione. Per gli Osservatori, ove non sia possibile dare alloggio a tutto il personale di cui al comma precedente, l'assegnazione dei locali disponibili e' fatta dal Ministro, su motivata proposta del direttore.