(Testo unico-art. 277)
                              Art. 277. 
 
(Art. 116, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 8, R. decreto
31 dicembre 1923, n. 3160 - Art. 12, R. decreto-legge 22 maggio 1924,
n. 744 - Art. 10 R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 70,
        comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  E' vietato ai professori e ad  ogni  altra  persona  che  presti  a
qualsiasi titolo  servizio  presso  le  Universita'  e  gli  Istituti
superiori,  eccezione  fatta  per  il  personale   incaricato   della
vigilanza e custodia, di  abitare  in  locali  e  stabilimenti  delle
Universita'  e  Istituti,  sia   a   titolo   gratuito   sia   dietro
corrispettivo. 
  In  quanto  la  disponibilita'   dei   locali   degli   Osservatori
astronomici, dell'Osservatorio vesuviano, degli Istituti  botanici  e
degli orti  relativi  lo  consenta,  e'  peraltro  data  facolta'  di
alloggiare nei locali stessi, oltre al personale di  custodia,  anche
ai direttori, al personale scientifico ed al personale tecnico, verso
pagamento  di  un  canone   di   affitto,   che   sara'   determinato
dall'intendente di finanza in relazione  al  valore  commerciale  dei
locali. 
  Per gli Istituti botanici ed orti relativi l'assegnazione e'  fatta
dal   rettore   dell'Universita',   previa   conforme   e    motivata
deliberazione del Consiglio d'amministrazione. Per  gli  Osservatori,
ove non sia possibile dare alloggio a tutto il personale  di  cui  al
comma precedente, l'assegnazione dei locali disponibili e' fatta  dal
Ministro, su motivata proposta del direttore.