(Codice della navigazione-art. 482)
                              Art. 482. 
                 (Urto fortuito o per causa dubbia). 
 
  Se l'urto e' avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se
non e' possibile accertarne la causa, i danni  restano  a  carico  di
coloro che li hanno sofferti.