Art. 484.
(Urto per colpa comune).
Se la colpa e' comune a piu' navi, ciascuna di esse risponde in
proporzione della gravita' della propria colpa e dell'entita' delle
relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari
circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento
e' dovuto in parti uguali.
Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le
navi in colpa sono tenute solidalmente.