(Codice della navigazione-art. 484)
                              Art. 484. 
                      (Urto per colpa comune). 
 
  Se la colpa e' comune a piu' navi, ciascuna  di  esse  risponde  in
proporzione della gravita' della propria colpa e  dell'entita'  delle
relative  conseguenze.  Tuttavia,  nel  caso  che,  per   particolari
circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento
e' dovuto in parti uguali. 
 
  Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le
navi in colpa sono tenute solidalmente.