Art. 485.
(Obbligo di soccorso in caso di urto).
Avvenuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna e' tenuto a
prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro
passeggeri, sempre che lo possa fare senza grave pericolo per la sua
nave e per le persone che sono a bordo.
Il comandante e' parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare
alle altre navi le notizie necessarie per l'identificazione della
propria.