(Codice della navigazione-art. 485)
                              Art. 485. 
               (Obbligo di soccorso in caso di urto). 
 
  Avvenuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna  e'  tenuto  a
prestare  soccorso  alle  altre,  al  loro  equipaggio  ed  ai   loro
passeggeri, sempre che lo possa fare senza grave pericolo per la  sua
nave e per le persone che sono a bordo. 
 
  Il comandante e' parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare
alle altre navi le notizie  necessarie  per  l'identificazione  della
propria.