Art. 487.
(Prescrizione).
Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si
prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si e'
prodotto.
Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi
dell'articolo 484, abbia versato l'intero risarcimento si prescrive
col decorso di un anno dal giorno del pagamento.