(Codice della navigazione-art. 487)
                              Art. 487. 
                           (Prescrizione). 
 
  Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di  navi  si
prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il  danno  si  e'
prodotto. 
 
  Il  diritto  di  rivalsa  spettante  alla  nave   che,   ai   sensi
dell'articolo 484, abbia versato l'intero risarcimento  si  prescrive
col decorso di un anno dal giorno del pagamento.