(Codice della navigazione-art. 488)
                              Art. 488. 
           (Danni non derivanti da collisione materiale). 
 
  Le disposizioni che precedono si applicano ai  danni  prodotti  per
spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad  un'altra
e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche  se  non
vi e' stata collisione materiale.