(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 460)
                              Art. 460. 
                     (Denuncia del ritrovamento) 

 
  La denuncia di cui all'articolo 510 del codice  deve  contenere  la
descrizione del relitto, l'indicazione del giorno,  dell'ora,  e  del
luogo in cui il relitto e'  stato  ritrovato  e  le  altre  eventuali
notizie; deve indicare  altresi'  se  del  relitto  sia  stata  fatta
consegna   al   proprietario   esibendo,   nel   caso    affermativo,
dichiarazione di questo. 
  L'autorita' marittima mercantile che riceve la denuncia  procede  a
norma del secondo  comma  dell'articolo  447.  Copia  della  denunzia
ovvero del processo verbale e' trasmessa al capo del compartimento.