Art. 460. (Denuncia del ritrovamento) La denuncia di cui all'articolo 510 del codice deve contenere la descrizione del relitto, l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo in cui il relitto e' stato ritrovato e le altre eventuali notizie; deve indicare altresi' se del relitto sia stata fatta consegna al proprietario esibendo, nel caso affermativo, dichiarazione di questo. L'autorita' marittima mercantile che riceve la denuncia procede a norma del secondo comma dell'articolo 447. Copia della denunzia ovvero del processo verbale e' trasmessa al capo del compartimento.