(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 462)
Art. 462.
(Consegna delle case ritrovate all'autorita' marittima)
L'autorita' marittima mercantile che ai sensi dell'arli colo 510
del codice riceve in consegna le cose ritrovate procede a norma
dell'articolo 453.