(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 462)
                              Art. 462. 
       (Consegna delle case ritrovate all'autorita' marittima) 

 
  L'autorita' marittima mercantile che ai sensi  dell'arli  colo  510
del codice riceve in consegna  le  cose  ritrovate  procede  a  norma
dell'articolo 453.