(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 463)
                              Art. 463. 
       (Ritiro delle cose ritrovate da parte del proprietario) 

 
  All'atto del ritiro delle cose ritrovate, il proprietario e' tenuto
al rimborso delle spese sostenute dal ritrovatore e al pagamento  del
premio a lui spettante al pagamento delle spese di custodia,  nonche'
degli eventuali diritti doganali. 
  L'autorita' marittima  mercantile  che  procede  alla  consegna  ne
redige processo verbale a norma dell'articolo 457. 
  Nel caso in cui si proceda alla vendita  delle  cose  ricuperate  o
rinvenute e manchino acquirenti, il ministero della marina mercantile
su conforme  proposta  del  capo  del  compartimento,  puo'  disporre
l'abbandono delle cose al ricuperatore o all'inventore.