Art. 463. (Ritiro delle cose ritrovate da parte del proprietario) All'atto del ritiro delle cose ritrovate, il proprietario e' tenuto al rimborso delle spese sostenute dal ritrovatore e al pagamento del premio a lui spettante al pagamento delle spese di custodia, nonche' degli eventuali diritti doganali. L'autorita' marittima mercantile che procede alla consegna ne redige processo verbale a norma dell'articolo 457. Nel caso in cui si proceda alla vendita delle cose ricuperate o rinvenute e manchino acquirenti, il ministero della marina mercantile su conforme proposta del capo del compartimento, puo' disporre l'abbandono delle cose al ricuperatore o all'inventore.