(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 464)
                              Art. 464. 
                   (Vendita delle cose ritrovate) 

 
  Per la vendita delle  cose  ritrovate,  prevista  dal  primo  comma
dell'articolo  511  del  codice,  l'autorita'  marittima   mercantile
procede a trattativa privata. 
  Alla vendita deve intervenire un  funzionario  dell'amministrazione
doganale.