Art. 469. Nel caso di smarrimento o distruzione di' un mandato spedito da una Amministrazione centrale, di un buono rilasciato da un funzionario delegato, o di un ordine di pagamento emesso da una Intendenza di finanza, ne deve essere informata la Direzione generale del tesoro, che fara' eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e pel rinvenimento del titolo smarrito. A tal uopo potra' essa richiedere quelle prove che reputa necessarie, e fare pubblicare il fatto denunciatole nella Gazzetta ufficiale del Regno ed in altri giornali.