(Regolamento-art. 470)
 
                              Art. 470. 
 
  Riuscite infruttuose le indagini, e nel caso fosse  stata  eseguita
la pubblicazione, scorso il termine assegnato  per  la  presentazione
del titolo senza  che  sia  stata  fatta  opposizione,  la  Direzione
generale del tesoro autorizza con apposito decreto la spedizione d'un
duplicato del mandato,  buono  od  ordine  smarrito  o  distrutto,  e
trasmette il decreto a chi spetta rilasciare il duplicato anzidetto. 
 
  Il nuovo titolo sara' spedito colle stesse  formalita'  del  primo,
conterra' identiche indicazioni, piu' la dichiarazione  che  e'  dato
per duplicato, e varra' corredato del decreto suaccennato. 
 
  Se fosse in  seguito  rinvenuto  il  primo  titolo,  dovra'  essere
inviato  alla  Direzione  generale  del  tesoro  che  ne   procurera'
l'annullamento.