Art. 470. Riuscite infruttuose le indagini, e nel caso fosse stata eseguita la pubblicazione, scorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza che sia stata fatta opposizione, la Direzione generale del tesoro autorizza con apposito decreto la spedizione d'un duplicato del mandato, buono od ordine smarrito o distrutto, e trasmette il decreto a chi spetta rilasciare il duplicato anzidetto. Il nuovo titolo sara' spedito colle stesse formalita' del primo, conterra' identiche indicazioni, piu' la dichiarazione che e' dato per duplicato, e varra' corredato del decreto suaccennato. Se fosse in seguito rinvenuto il primo titolo, dovra' essere inviato alla Direzione generale del tesoro che ne procurera' l'annullamento.