(Allegato-art. 131)
 
                              Art. 131. 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Nel presente Libro si intendono per: 
 
  a) "prodotti finanziari assicurativi": le polizze e  le  operazioni
di cui ai rami vita III e V di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui  all'articolo  13,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
 
  b) "soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa": le SIM  e
le  imprese  di  investimento  UE,  le  banche  italiane  e  UE,  gli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del TUB e la societa' Poste Italiane -  Divisione  Servizi  di  Banco
Posta,  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo  2  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo  2001,  anche  quando
operano per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede, dipendenti, collaboratori o altri incaricati.