(Allegato-art. 132)
 
                              Art. 132. 
 
        (Soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa) 
 
  1. Nella distribuzione di prodotti finanziari  assicurativi,  anche
mediante tecniche di comunicazione a distanza, i  soggetti  abilitati
all'intermediazione assicurativa rispettano le  disposizioni  di  cui
agli articoli 36, 37, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, nonche' le disposizioni di cui ai Titoli VIII  e  IX  del
Libro III e al Libro IV e gli articoli 124 e 126. 
 
  2. I soggetti  abilitati  all'intermediazione  assicurativa,  fermo
restando quanto previsto al precedente comma, forniscono altresi'  al
contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del documento
contrattuale, le seguenti informazioni: 
 
  a) la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti; 
 
  b) il riferimento al registro degli  intermediari  assicurativi  di
cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
in cui sono iscritti e l'indicazione circa  i  mezzi  esperibili  per
verificare che siano effettivamente registrati; 
 
  c) le procedure che consentono al contraente di presentare  reclamo
al soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa o  all'impresa
di  assicurazione,   ovvero   ricorsi   a   organi   di   risoluzione
stragiudiziale delle controversie; 
 
  d) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al
dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese
di assicurazione; 
 
  e) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al
dieci per cento del capitale  sociale  o  dei  diritti  di  voto  del
soggetto  abilitato  all'intermediazione  assicurativa  detenuta   da
imprese di assicurazione; 
 
  f) con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto: 
 
  1) se forniscono consulenze basate  su  un'analisi  imparziale.  In
tale   circostanza   i   soggetti    abilitati    all'intermediazione
assicurativa sono tenuti a  fondare  le  proprie  valutazioni  su  un
numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al
fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste  del
contraente; 
 
  2) e, in virtu' di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre
esclusivamente i contratti di una o piu'  imprese  di  assicurazione,
dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese; 
 
  3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti  di
una o piu' imprese  di  assicurazione  e  non  forniscano  consulenze
fondate sull'obbligo, di cui al  precedente  numero  1),  di  fornire
un'analisi imparziale. In  tal  caso  comunicano,  su  richiesta  del
contraente, la denominazione delle imprese di  assicurazione  con  le
quali hanno o potrebbero  avere  rapporti  d'affari,  fermo  restando
l'obbligo di avvisare il contraente del diritto  di  richiedere  tali
informazioni. 
 
  3. Previamente alla conclusione di qualsiasi  contratto  avente  ad
oggetto  prodotti  finanziari  assicurativi,  i  soggetti   abilitati
all'intermediazione assicurativa  devono,  basandosi  in  particolare
sulle informazioni fornite dal contraente, quanto meno  precisare  le
richieste e le esigenze di tale contraente e le  ragioni  su  cui  si
fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato  prodotto  della
specie. Tali precisazioni si articolano diversamente a seconda  della
complessita' del contratto assicurativo proposto. 
 
  4. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano
le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per  le  quali
operano.