(Allegato-art. 133)
 
                              Art. 133. 
 
                    (Modalita' dell'informativa) 
 
  1. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'articolo 132
deve essere comunicata: 
 
  a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; 
 
  b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. 
 
  2. L'informativa da fornire ai  contraenti  a  norma  dell'articolo
132, commi 2 e 3, deve essere trasmessa su supporto cartaceo o  altro
supporto duraturo disponibile e accessibile per il contraente.  Detta
informativa puo', tuttavia, essere  anticipata  verbalmente  ove  sia
necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo  richieda
il contraente. In tali casi i soggetti abilitati  all'intermediazione
assicurativa provvedono a fornire l'informativa su supporto  cartaceo
o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto  e
comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.