Art. 133. (Modalita' dell'informativa) 1. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'articolo 132 deve essere comunicata: a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. 2. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'articolo 132, commi 2 e 3, deve essere trasmessa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile e accessibile per il contraente. Detta informativa puo', tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.