(Allegato-art. 134)
 
                              Art. 134. 
 
                     (Imprese di assicurazione) 
 
  1. Alla distribuzione di prodotti  finanziari  assicurativi,  anche
mediante tecniche  di  comunicazione  a  distanza,  effettuata  dalle
imprese di assicurazione si applicano le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 36, 37, 40, 41, 42, 51, comma 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, nonche' le disposizioni di cui ai Titoli VIII  e  IX  del
Libro III e al Libro IV e l'articolo 126. Ai fini del presente comma,
non  si  applica  l'articolo  47,  paragrafo  1,  lettera   g),   del
regolamento (UE) 2017/565. 
 
  2. L'informativa da  fornire  ai  contraenti  ai  sensi  del  comma
precedente deve essere comunicata: 
 
  a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; 
 
  b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; 
 
  c) su supporto cartaceo o altro  supporto  duraturo  disponibile  e
accessibile per il  contraente.  Detta  informativa  puo',  tuttavia,
essere  anticipata  verbalmente  ove  sia  necessaria  una  copertura
immediata del rischio o qualora lo richieda il  contraente.  In  tali
casi le imprese di assicurazione provvedono a  fornire  l'informativa
su supporto  cartaceo  o  altro  supporto  duraturo  subito  dopo  la
conclusione  del  contratto  e  comunque  non  oltre  i  due   giorni
lavorativi successivi. 
 
  3. Le imprese di assicurazione si dotano di  idonee  procedure  per
garantire l'adeguata formazione, l'aggiornamento professionale  e  il
rispetto delle regole di comportamento  di  cui  al  comma  1,  anche
quando operano per il tramite di reti distributive, e  ne  verificano
in concreto l'osservanza.