(Allegato-art. 135)
 
                              Art. 135. 
 
(Distribuzione di  prodotti  bancari  e  assicurativi  e  servizi  di
                            investimento) 
 
  1. Gli intermediari che svolgono sia il servizio  di  distribuzione
di depositi strutturati, di  prodotti  finanziari  emessi  da  banche
diversi dagli strumenti finanziari e/o di prodotti finanziari  emessi
da imprese di assicurazione disciplinato dal presente Libro,  sia  il
collocamento di strumenti finanziari e/o la consulenza in materia  di
investimenti, considerano unitariamente il rapporto con i clienti  al
fine di adempiere in  modo  uniforme  e  coordinato  alle  regole  di
condotta.