ART. 276
Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse
in sede di cambiamento dei principi contabili
(articolo 10 decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti
fattispecie:
a) prima applicazione dei principi contabili internazionali
(IAS/IFRS);
b) variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) gia'
adottati;
c) passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla
normativa nazionale;
d) variazione dei principi contabili nazionali;
e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a
modifiche delle dimensioni dell'impresa;
f) applicazione per le micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del
codice civile della disciplina di cui all'articolo 92, comma 1, terzo
periodo;
g) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra
soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti
che hanno obblighi informativi di bilancio differenti, nonche' tra
soggetti che adottano i medesimi principi contabili.
2. I componenti reddituali e patrimoniali rilevati nel bilancio
dell'esercizio relativo alle fattispecie di cui al comma 1 assumono
rilevanza fiscale secondo i criteri di qualificazione, imputazione
temporale e classificazione previsti dai principi contabili di
riferimento, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 92.
Tuttavia, continuano a essere assoggettati alla disciplina fiscale
previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale
esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che
risultino diversamente qualificate, classificate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio
dell'esercizio precedente a quello relativo alle fattispecie di cui
al comma 1, qualora il trattamento fiscale derivante dalla nuova
qualificazione, classificazione e imputazione temporale risulti non
coerente con le regole di deduzione o tassazione applicate
precedentemente.
3. I maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione di
attivita' e passivita' patrimoniali effettuata a seguito delle
fattispecie di cui al comma 1 non assumono rilevanza fiscale al
momento della loro rilevazione contabile.
4. Agli effetti del presente articolo trovano comunque applicazione
le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2011, n. 135, adottato ai sensi
dell'articolo 2, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10.
5. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'imposta sul
reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei
successivi articoli, le divergenze tra i valori contabili e fiscali
degli elementi patrimoniali che emergono in dipendenza delle
previsioni dei commi da 1 a 4.
6. Per divergenze tra valori contabili e valori fiscali degli
elementi patrimoniali si intendono le divergenze dipendenti dalle
operazioni pregresse che sono diversamente qualificate, classificate
o imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni,
classificazioni e imputazioni temporali previste dal precedente
regime contabile e fiscale, nonche' quelle determinate dai maggiori o
minori valori delle attivita' o passivita' patrimoniali, rispetto al
loro valore fiscalmente riconosciuto.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
divergenze strutturali. Si intendono per divergenze strutturali
quelle che si determinano a causa del mancato riconoscimento, ai fini
fiscali, a titolo definitivo dei criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano, in quanto
compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
9. Le divergenze tra i valori contabili e fiscali sono assunte
distintamente ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.