(Testo unico imposte sui redditi-art. 276)
                              ART. 276 
Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e  fiscali  emerse
            in sede di cambiamento dei principi contabili 
     (articolo 10 decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192) 
 
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano  alle  seguenti
fattispecie: 
a)  prima  applicazione   dei   principi   contabili   internazionali
(IAS/IFRS); 
b) variazioni dei principi contabili internazionali  (IAS/IFRS)  gia'
adottati; 
c) passaggio dai principi contabili  internazionali  (IAS/IFRS)  alla
normativa nazionale; 
d) variazione dei principi contabili nazionali; 
e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio  conseguenti  a
modifiche delle dimensioni dell'impresa; 
f) applicazione per le micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del
codice civile della disciplina di cui all'articolo 92, comma 1, terzo
periodo; 
g)  operazioni  straordinarie  fiscalmente  neutrali  effettuate  tra
soggetti che adottano principi contabili differenti  e  tra  soggetti
che hanno obblighi informativi di bilancio  differenti,  nonche'  tra
soggetti che adottano i medesimi principi contabili. 
2. I componenti  reddituali  e  patrimoniali  rilevati  nel  bilancio
dell'esercizio relativo alle fattispecie di cui al comma  1  assumono
rilevanza fiscale secondo i criteri  di  qualificazione,  imputazione
temporale  e  classificazione  previsti  dai  principi  contabili  di
riferimento,  in  conformita'  alle  disposizioni  dell'articolo  92.
Tuttavia, continuano a essere assoggettati  alla  disciplina  fiscale
previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale
esercizio e di  quelli  successivi  delle  operazioni  pregresse  che
risultino   diversamente   qualificate,   classificate   e   imputate
temporalmente  ai  fini   fiscali   rispetto   alle   qualificazioni,
classificazioni  e  imputazioni  temporali  risultanti  dal  bilancio
dell'esercizio precedente a quello relativo alle fattispecie  di  cui
al comma 1, qualora il  trattamento  fiscale  derivante  dalla  nuova
qualificazione, classificazione e imputazione temporale  risulti  non
coerente  con  le  regole  di  deduzione   o   tassazione   applicate
precedentemente. 
3.  I  maggiori  o  minori  valori  derivanti  dalla  valutazione  di
attivita'  e  passivita'  patrimoniali  effettuata  a  seguito  delle
fattispecie di cui al comma  1  non  assumono  rilevanza  fiscale  al
momento della loro rilevazione contabile. 
4. Agli effetti del presente articolo trovano  comunque  applicazione
le disposizioni previste dall'articolo 4  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  8  giugno  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  13  giugno  2011,  n.  135,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 28, del decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10. 
5. I contribuenti  possono  riallineare,  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito  delle  societa',  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive e di eventuali addizionali, secondo  le  disposizioni  dei
successivi articoli, le divergenze tra i valori contabili  e  fiscali
degli  elementi  patrimoniali  che  emergono  in   dipendenza   delle
previsioni dei commi da 1 a 4. 
6. Per  divergenze  tra  valori  contabili  e  valori  fiscali  degli
elementi patrimoniali si intendono  le  divergenze  dipendenti  dalle
operazioni pregresse che sono diversamente qualificate,  classificate
o    imputate    temporalmente    rispetto    alle    qualificazioni,
classificazioni  e  imputazioni  temporali  previste  dal  precedente
regime contabile e fiscale, nonche' quelle determinate dai maggiori o
minori valori delle attivita' o passivita' patrimoniali, rispetto  al
loro valore fiscalmente riconosciuto. 
7. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  alle
divergenze  strutturali.  Si  intendono  per  divergenze  strutturali
quelle che si determinano a causa del mancato riconoscimento, ai fini
fiscali,  a  titolo  definitivo  dei   criteri   di   qualificazione,
imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio. 
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano,  in  quanto
compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
9. Le divergenze tra  i  valori  contabili  e  fiscali  sono  assunte
distintamente ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.