(Testo unico imposte sui redditi-art. 277)
                              ART. 277 
                      Regimi di riallineamento 
     (articolo 11 decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192) 
 
1. Il  riallineamento  puo'  essere  attuato  sulla  totalita'  delle
divergenze positive e negative, escluse quelle  di  cui  all'articolo
276,  comma  7,  esistenti  all'inizio  del   periodo   d'imposta   e
verificatesi nel medesimo periodo d'imposta,  ovvero  esistenti  alla
data di efficacia delle operazioni di cui  al  citato  articolo  276,
comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze  stesse,  se
positiva, e' assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria,  cui
sommare  eventuali  addizionali  o  maggiorazioni,  dell'imposta  sul
reddito delle  societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,    separatamente    dall'imponibile    complessivo.    Il
riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono
emerse le divergenze  e  la  relativa  opzione  e'  esercitata  nella
dichiarazione dei redditi relativa  al  medesimo  periodo  d'imposta.
L'imposta  e'  versata  in  unica  soluzione  entro  il  termine   di
versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui
sono emerse le divergenze. Se  il  saldo  e'  negativo,  la  relativa
deduzione   concorre,   per   quote   costanti,    alla    formazione
dell'imponibile del periodo d'imposta  per  il  quale  e'  esercitata
l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero  di
periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie
oggetto di riallineamento e, comunque,  in  misura  non  inferiore  a
dieci periodi d'imposta complessivi. 
2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al  comma  1,
il riallineamento puo' essere attuato anche con riguardo alle singole
fattispecie, intese come componenti reddituali e  patrimoniali  delle
operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni  di
bilancio ovvero come maggiori o minori valori dei singoli elementi di
attivita'  o  passivita'  patrimoniali,  verificatesi  nel   medesimo
periodo d'imposta. Il riallineamento  non  puo'  essere  attuato  con
riferimento alle divergenze di cui all'articolo 276, comma 7, nonche'
ai maggiori o minori valori delle attivita' o passivita' patrimoniali
che derivano esclusivamente dal cambio  di  valutazione  di  elementi
dell'attivo o del passivo,  per  i  quali,  al  termine  del  periodo
d'imposta, i valori contabili e fiscali coincidono per effetto  delle
disposizioni del presente testo unico, a  essi  applicabili.  Ciascun
saldo positivo oggetto di riallineamento e'  assoggettato  a  imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle  societa'  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, con aliquota,  rispettivamente,
del 18 per cento e del 3 per cento sul relativo importo, cui  sommare
eventuali addizionali o  maggiorazioni,  nonche'  la  differenza  tra
ciascuna delle aliquote di  cui  all'articolo  16,  comma  1-bis  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al comma
1 del medesimo articolo 16. Il saldo negativo non e'  deducibile.  Il
riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono
emerse le divergenze  e  la  relativa  opzione  e'  esercitata  nella
dichiarazione dei redditi relativa  al  medesimo  periodo  d'imposta.
L'imposta  e'  versata  in  unica  soluzione  entro  il  termine   di
versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui
sono emerse le divergenze. 
3. Nel caso in cui il contribuente non si avvalga del  riallineamento
del comma 1, i maggiori valori iscritti  sugli  elementi  dell'attivo
costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali risultanti dalle
operazioni di cui all'articolo 276,  comma  1,  lettera  g),  possono
essere riconosciuti esclusivamente ai sensi dell'articolo 176,  comma
4. 
4. Si applicano le norme in materia  di  liquidazione,  accertamento,
riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai  fini  delle  imposte
sui redditi.