ART. 277
Regimi di riallineamento
(articolo 11 decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192)
1. Il riallineamento puo' essere attuato sulla totalita' delle
divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all'articolo
276, comma 7, esistenti all'inizio del periodo d'imposta e
verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla
data di efficacia delle operazioni di cui al citato articolo 276,
comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze stesse, se
positiva, e' assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui
sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'imposta sul
reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, separatamente dall'imponibile complessivo. Il
riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono
emerse le divergenze e la relativa opzione e' esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.
L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui
sono emerse le divergenze. Se il saldo e' negativo, la relativa
deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione
dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale e' esercitata
l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero di
periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie
oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a
dieci periodi d'imposta complessivi.
2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
il riallineamento puo' essere attuato anche con riguardo alle singole
fattispecie, intese come componenti reddituali e patrimoniali delle
operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di
bilancio ovvero come maggiori o minori valori dei singoli elementi di
attivita' o passivita' patrimoniali, verificatesi nel medesimo
periodo d'imposta. Il riallineamento non puo' essere attuato con
riferimento alle divergenze di cui all'articolo 276, comma 7, nonche'
ai maggiori o minori valori delle attivita' o passivita' patrimoniali
che derivano esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi
dell'attivo o del passivo, per i quali, al termine del periodo
d'imposta, i valori contabili e fiscali coincidono per effetto delle
disposizioni del presente testo unico, a essi applicabili. Ciascun
saldo positivo oggetto di riallineamento e' assoggettato a imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, con aliquota, rispettivamente,
del 18 per cento e del 3 per cento sul relativo importo, cui sommare
eventuali addizionali o maggiorazioni, nonche' la differenza tra
ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al comma
1 del medesimo articolo 16. Il saldo negativo non e' deducibile. Il
riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono
emerse le divergenze e la relativa opzione e' esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.
L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui
sono emerse le divergenze.
3. Nel caso in cui il contribuente non si avvalga del riallineamento
del comma 1, i maggiori valori iscritti sugli elementi dell'attivo
costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali risultanti dalle
operazioni di cui all'articolo 276, comma 1, lettera g), possono
essere riconosciuti esclusivamente ai sensi dell'articolo 176, comma
4.
4. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento,
riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte
sui redditi.